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Le vendite giudiziarie

  • Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie ad esclusione del debitore; non occorre l'assistenza di un legale o altro professionista.
  • Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano gli oneri fiscali, quali IVA o Imposta di Registro, e si può usufruire delle agevolazioni di Legge (prima casa, imprenditore agricolo, etc.).
  • La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione.
  • La proprietà è trasferita dal giudice al saldo del prezzo e degli oneri fiscali.
  • La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale, che provvede alla cancellazione di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti. La metà del compenso spettante al Delegato alla vendita relativo alla fase del trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per la registrazione, la trascrizione e la voltura del decreto di trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario. Mentre le spese di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sono a carico della procedura
  • Per gli immobili occupati dai debitori, o senza titolo opponibile alla procedura, viene ordinata, dopo l’aggiudicazione, l'immediata liberazione. Alla materiale liberazione dell’immobile provvede il Custode, con spese a carico della procedura.

Per l'esame della documentazione relativa alle aste si rinvia ai siti internet www.astegiudiziarie.it e www.asteannunci.it – Nei siti indicati si potrà prendere visione dei documenti necessari per partecipare ad un’asta, anche in forma telematica ove previsto.